Ordinanza Anti Coronavirus di Mastrosanti

Nuove limitazioni a Frascati con l'ordinanza del Sindaco Mastrosanti di giovedì 12 marzo 2020 per fronteggiare il Coronavirus

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Comune di Frascati
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e ravvisata la necessità di assumere misure più restrittive per il contenimento della diffusione del COVID- 19 sull’intero territorio comunale, in ottemperanza al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, nel pomeriggio il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti ha firmato la nuova Ordinanza, la n. 61 del 12 marzo 2020, adottando nuove misure in linea con quanto stabilito dal Governo Italiano.
Tra le nuove misure adottate ci sono la chiusura al pubblico fino al 25 marzo 2020 dei parchi pubblici comunali di Villa Sciarra, Ombrellino, Villa Torlonia e Cocciano, in modo da evitare che le attività ricreative, il jogging, le passeggiate ed ogni altra forma di svago o di attività motoria possano indurre a forme di assembramento nelle aree pubbliche, generando possibili o potenziali focolai di trasmissibilità del virus COVID -19. Per il Parco di Villa Torlonia sarà unicamente consentito il passaggio dei residenti, per il raggiungimento delle proprie abitazioni.
Anche il Cimitero Comunale fino al 25 marzo 2020 sarà chiuso al pubblico. Inoltre, altra novità introdotta dall’Amministrazione comunale è la possibilità far parcheggiare gratuitamente in via Annibal Caro fino al 25 marzo tutti coloro che nel centro urbano di Frascati lavorano alle attività che, secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri, possono restare aperte. La vettura parcheggiata dovrà riportare sul cruscotto, ben visibile e leggibile, la denominazione e l’indirizzo del datore di lavoro.
L’Ordinanza inoltre sospende il mercato settimanale di Cocciano e qualsiasi altra attività di vendita al pubblico all’aperto, comprese le attività ambulanti e quelle dei coltivatori diretti. Resta consentita la sola l’attività di vendita di generi alimentari nel Mercato Coperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, con l’obbligo da parte degli operatori commerciali e dei clienti di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie, introdotte dal Decreto dell’8 marzo scorso. Sono infine sospese fino al 25 marzo 2020 la Zona a Traffico Limitato, in deroga alle disposizioni regolamentari comunali, e fino al 3 aprile 2020 le attività di tutti i Centri Anziani Comunali.
Sempre nella giornata odierna, il Sindaco di Frascati, con Decreto n.19, ha stabilito che gli uffici che dovranno garantire la presenza all’interno di Palazzo Marconi sino al 3 aprile 2020 sono quelli della Segreteria Generale; dello Staff del Sindaco; della Polizia Locale; i Servizi Demografici, l’Anagrafe e lo Stato Civile; l’Ufficio Messi Comunali; il Protocollo; l’Economato; il Bilancio; la Ragioneria; i Servizi Sociali; la Viabilità e Manutenzioni.
Sino al 3 aprile 2020 l’accesso agli uffici comunali da parte dei cittadini resta comunque limitato ai soli casi di indifferibilità e alle ipotesi in cui non sia possibile interloquire con il Comune in forme diverse dalla comunicazione telematica. L’accesso agli uffici comunali da sarà consentito all’interno dei servizi al max n.1 persona alla volta. Il personale incaricato avrà cura di disciplinare l’ingresso agli uffici.
Per comunicare con gli uffici o presentare istanze si invita la cittadinanza a utilizzare le seguenti modalità:
P.E.C.: protocollofrascati@legalmail.it;
E-mail: municipio@comune.frascati.rm.it;
Fax:06.94184238;
Tel:06.94184263;
Sito web: https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html
Qui puoi consultare il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200311.pdf.
Di seguito il testo dell’ ORDINANZA N. 61 del 12-03-2020

“Oggetto: NUOVE ED ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E ILCONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19.

IL SINDACO

Vista l’ordinanza sindacale n. 52 del 5 marzo 2020 recante: “Misure precauzionali per laprevenzione e contenimento diffusione virus Covid-19”;Vista l’ordinanza sindacale n. 53 dell’8 marzo 2020 recante: “Ulteriori misure per il contrastoe il contenimento del diffondersi del COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuate del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabile sull’intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ed in particolare l’art.2 recante: “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale deldiffondersi del virus Covid-19”;Visto il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulterioridisposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante “Ulterioridisposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è statodichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischiosanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto dell’Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute con la quale haindividuato le “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettivaCOVID-19” disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitaria territorialmentecompetente;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente peroggetto: “misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia diigiene e sanità pubblica”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente peroggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicatedal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente peroggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833in materia di igiene e sanità pubblica”.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 Marzo 2020 “Ulterioridisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabilisull’intero territorio nazionale.

Visto l’art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000;Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivodell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ravvisata la necessità di assumere misure più restrittive per il contenimento della diffusionedel COVID- 19, sull’intero territorio comunale;

ORDINA

Il rispetto rigoroso e pedissequo di quanto previsto dai citati D.P.C.M. 8 marzo 2020,1.D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M.10 marzo 2020 e D.P.C.M. 11 marzo 2020.La chiusura e la sospensione di tutte le attività, per il periodo previsto dal D.P.C.M. 92.marzo 2020 e quindi sino al 3 aprile 2020, ovvero salvo nuova od ulteriore disposizione,di tutti i Centri diurni per le persone anziani comunali. Al fine di evitare ogni forma di assembramento delle persone nelle aree pubbliche, connessa alle attività ricreative, jogging, passeggiate ed ogni altra forma di svago omotoria, tale da generare possibili o potenziali focolai di trasmissibilità del virus COVID-19, i parchi pubblici comunali di Villa Sciarra, Ombrellino, Villa Torlonia e Cocciano sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo 2020. Limitatamente al Parco di Villa Torlonia è consentito il transito dei residenti per il raggiungimento delle proprie abitazioni. La chiusura al pubblico del cimitero comunale fino al 25 marzo 2020. Sono fatte salve le operazioni cimiteriali, come da calendario ordinario.

Di sospendere il mercato settimanale e qualsiasi altra attività di vendita al pubblico all’aperto, ivi comprese le attività ambulanti e quelle dei coltivatori diretti. Resta esclusa dal divieto l’attività di vendita di generi alimentari presso il mercato coperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, con l’obbligo, da parte degli operatori commerciali e dell’utenza, di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;Relativamente alle attività commerciali di far riferimento al D.P.C.M. del 11 marzo 20206.ed ai relativi allegati.

La sospensione, in deroga alle disposizioni regolamentari comunali e sino al 25 marzo7.2020, della Zona a Traffico Limitato.La gratuità degli stalli di sosta siti via Annibal Caro a tutti coloro che prestano lavoro nel centro urbano, relativamente alle attività di cui agli allegati n. 1 e n. 2 del D.P.C.M. del 11/03/2020, previa esibizione sul cruscotto della denominazione ed indirizzo del datore di lavoro, fino al 25 marzo 2020.Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all’adozione delle misure medesime,ovvero, in presenza di condizioni ostative, all’adozione di misure alternative di efficacia equivalente. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dalla data del 12 marzo 2020.10.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;

  • Alla ASL Roma 6;
  • Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
  • Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;-Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;-Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
  • Alla S.T.S. Multiservizi Azienda Speciale.-La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Frascati.Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni,ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco Mastrosanti Roberto