Ciampino, contro replica M5S ad Ambi.En.Te S.p.A.

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Morena
Ciampino quartiere Morena
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Riceviamo e pubblichiamo la risposta al comunicato ricevuto dalla dirigenza di Ambi.En.Te. S.p.A (vedi link: https://www.metamagazine.it/ambi-en-te-replica-al-cinque-stelle-di-ciampino/) sulla vicenda dell’Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) della società partecipata con la Cooperativa 29 Giugno di Salvatore Buzzi.

“I consiglieri M5S Ciampino e tutti gli attivisti prendono nota e replicano al comunicato ricevuto dalla dirigenza di Ambi.En.Te. S.p.A. in data 17 dicembre 2015 sui fatti relativi alla costituzione dell’Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) della società partecipata con la Cooperativa ‘’29 Giugno’’ di Salvatore Buzzi.
Intento di questo comunicato è dimostrare ancora che non è la costruzione di un ‘’giro di vite’’ forzato della periferia romana quello che si sta cercando ma una verità fondata su un resoconto di fatti oggettivi – ogni documentazione citata è rigorosamente allegata, infatti, come il ricorso al T.A.R. e le determine dirigenziali – collezionati senza ‘’foga’’ alcuna e piuttosto in rispetto dei cittadini onesti, del loro impegno, del loro denaro e, non in ultimo, della fiducia che hanno riposto in ogni singolo amministratore di questa città.
I dati a cui si fa riferimento parlano chiaro e le informazioni non esulano dal riscontro degli stessi: che al momento della costituzione del R.T.I. non fossero ancora emerse le vicende giudiziarie legate a Buzzi e alla ‘’29 Giugno’’ è un elemento che il gruppo consiliare M5S non ha mancato di sottolineare. Tuttavia bisogna ribadire che tra il 3 dicembre 2014 e il 2 marzo 2015 (data di emissione della delibera 29 poi annullata dal Giudice del T.A.R.) l’Azienda ha avuto quattro mesi di tempo per prendere le distanze e sciogliersi dalla costituente R.T.I., e quindi da quella che all’epoca era la cooperativa di Salvatore Buzzi arrestato con accuse pesanti ed a rischio di interdettiva antimafia giunta provvidenzialmente il giorno successivo al deposito del ricorso al T.A.R.. Inoltre, così come si evince dalla sentenza, il Giudice ha annullato i verbali della procedura di gara “nella parte in cui il Comune ha ammesso alla procedura” il R.T.I. .Cooplat proprio per “violazione e falsa applicazione dell’art. 38, lett. b e c, del d.lgs. n. 163 del 2006 per carenza in capo alla “società cooperativa 29 Giugno, mandante del costituendo R.T.I. Cooplat, dei requisiti (..) morali di partecipazione” in quanto “il sig. Salvatore Buzzi (…) indagato nell’ambito dell’inchiesta “Mafia Capitale”, è stato sottoposto, il 3 dicembre 2014, “agli arresti domiciliari”, e, ancora, ha omesso “una dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti” de quibus in quanto ha attestato “che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità”, mentre costituisce fatto notorio che il
predetto “è stato condannato in passato a 25 anni di reclusione per omicidio doloso”.
In merito poi alla seguente affermazione del comunicato di Ambi.En.Te: «Immediatamente dopo l’inizio delle vicende giudiziarie (novembre 2014, ndr) connesse alla posizione dell’ex Presidente della 29 giugno, Salvatore Buzzi, le quote societarie appartenenti allo stesso, sono state poste sotto sequestro e gli organi sociali della Cooperativa sostituiti con un provvedimento del Tribunale di Roma del 1/12/2015. Nello stesso provvedimento il tribunale ha chiarito che “l’inserimento nell’organo amministrativo degli amministratori giudiziari nominati da Tribunale di Roma appare quanto mai opportuno ed utile al fine di proseguire l’attività, evidenziando agli enti appaltanti, ai fornitori e a tutti gli interlocutori delle stesse persone giuridiche che la cooperativa ed il consorzio ora gestite dall’amministrazione giudiziaria e in piena trasparenza e legalità e che vi è interesse anche dell’Amministrazione giudiziaria di assicurare la continuità aziendale (…)» si fa notare che la data del 1/12/2015 non è esattamente “immediatamente dopo l’inizio delle vicende giudiziarie” e che Salvatore Buzzi al momento della emissione della sentenza era ancora il presidente della cooperativa così come riportato nella stessa e che il suddetto provvedimento del Tribunale sarebbe arrivato otto mesi dopo la presentazione del ricorso al T.A.R. periodo durante il quale la cooperativa di Buzzi era da ritenersi, come già detto, a rischio di interdittiva antimafia. Che Ambi.En.Te potesse contare, dunque, su tale provvedimento con così largo anticipo appare piuttosto improbabile.
Pertanto, quando si legge nel comunicato societario a firma De Stefano che: “Appare chiaro, che il provvedimento del Tribunale, abbia restituito garanzie di legalità a tutti gli interlocutori”, si afferma una verità parziale in quanto si riferisce con molta probabilità al tribunale di Roma e non al T.A.R. inducendo il lettore a pensare ad un soccorso nei confronti della Società Ambi.En.Te. S.p.A. mentre in realtà la sentenza del T.A.R. è inequivocabilmente a totale svantaggio del R.T.I. di cui ha fatto parte la nostra azienda e lo si evince da questi punti conclusivi della sentenza del T.A.R.: 1. Annulla l’ammissione del R.T.I. Cooplat alla procedura di bando di gara (R.T.I.Cooplat, Paoletti Ecologia S.r.l., Ambi.en.te S.p.a. e 29 Giugno Soc. Coop. Sociale Onlus); 2. dichiara inammissibile il ricorso principale (R.T.I. Cooplat, Paoletti Ecologia S.r.l., Ambi.en.te S.p.a. e 29 Giugno Soc. Coop. Sociale Onlus); 3. condanna le ricorrenti principali al pagamento delle spese di giudizio (R.T.I. Cooplat, Paoletti Ecologia S.r.l., Ambi.en.te S.p.a. e 29 Giugno Soc. Coop. Sociale Onlus).  Nessuna ricerca di ‘’proprie verità’’, dunque, solo limpida e inequivocabile lettura di atti.” così i consiglieri portavoce Bartolucci, Checchi e De Sisti, e gli attivisti tutti.
Link utili:
qui la sentenza del TAR;
qui la determina 29/2015 di Guidonia Montecelio; qui la determina 50/2015 di Guidonia Montecelio.