Elisa Longobardi, Referente per la raccolta firme Referendum Eutanasia Legale per i Castelli Romani, risponde alle nostre domande in vista del tour di iniziative castellane legate al Referendum Days nazionali del 9, 10, 11 e 12 luglio.
I cittadini Tuscolani che verranno al vostro banchetto a Frascati cosa troveranno a Frascati?”
“Il 9 Luglio dalle ore 17 alle 20 il tavolo raccolta firme Grottaferrata/Frascati sarà in Piazza San Pietro a Frascati, per questa prima giornata dei Referendum Days nazionali – 09/10/11/12 Luglio – indetti dall’Associazione Luca Coscioni, comitato promotore della raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale. I cittadini Tuscolani e non solo, troveranno in piazza il nostro tavolo e i nostri volontari pronti a registrare e autenticare le firme e a dialogare con i cittadini rispetto al quesito referendario, al quadro normativo e alla questione più ampia che accende il dibattito in Italia in merito all’Eutanasia Legale. Sono invitati a firmare tutti i cittadini italiani con diritto di voto che si trovino a Frascati in vacanza, per la serata e che non risiedano necessariamente a Frascati ma in tutti quei comuni dei Castelli Romani e limitrofi in cui purtroppo non è stato possibile organizzare un tavolo di raccolta. Sarà possibile donare una cifra a piacere (non obbligatoria) per aiuto alla campagna referendaria”;
Dopo Grottaferrata il 3 luglio e Frascati il 9 luglio quali sono i prossimi appuntamenti ai Castelli Romani?
“Gli appuntamenti per la raccolta firme per ora confermati sono:
04/07/2021 – 10:00 – 13:00 – Grottaferrata – L.go del Popolo
05/07/2021 – 10:00 – 13:00 – Grottaferrata P.le Croce Rossa – Ingresso Mercato settimanale
09/07/2021 – 17:00 – 20:00 – Frascati P.zza San Pietro
10/07/2021 – 10:00 – 13:00 – Grottaferrata Loc. Pratone – piazzale Carrefour
24/07/2021 – 10:00 – 13:00 – Viale San Nilo – altezza Fresco Market
25/07/2021 – 10:00 – 13:00 – Grottaferrata – L.go del Popolo”;
Potete spiegare ai Cittadini il quesito referendario?
“Come si legge sul sito https://referendum.eutanasialegale.it/ “Chi chiede l’eutanasia vuole solo morire con dignità. Ammalarsi fa parte della vita. Come guarire, morire, nascere, invecchiare, amare. Le buone leggi servono alla vita: per impedire che siano altri a decidere per noi.
Ogni giorno ci sono malati terminali che si suicidano nelle condizioni più terribili.
Sono persone alle quali la legge italiana nega la possibilità di essere accompagnati alla fine della vita senza soffrire, condannando al carcere chi li aiuta. L’86% dei medici dichiara che non sono i pazienti a influire sulla decisione di interrompere i propri supporti vitali. ”
“L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.”
“Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento terapeutico”.
“È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.
Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).”
“Per questi motivi si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull’art. 580 cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l’espressione “col consenso di lui” il cui significato risulta coordinato alle leggi dell’ordinamento e agli interventi della Corte.”
Nella pratica il quesito Referendario chiede ai cittadini:
Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?
Articolo 579 c.p. e relative abrogazioni referendarie
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:
Contro una persona minore degli anni diciotto;
Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].
“Quindi Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 cp sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia.
Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.
Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).”
“Non so cosa farei, ma vorrei essere libero di decidere. Sostieni il referendum per essere tutti #liberifinoallafine. Si tratta solo di riconoscere un diritto umano. Troppo spesso il padrone della tua vita non sei tu!”.