Frascati, nuova ordinanza del sindaco Mastrosanti

Ordinanza del 26 marzo del sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti per fronteggare con più forza il l'emergenza Coronavirus

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Frascati - Covid19

Nuova ordinanza del Primo Cittadino di Frascati, Roberto Mastrosanti, di oggi giovedì 26 marzo 2020:

“Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in
data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,
l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per
oggetto: “misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;

Vista l’ordinanza sindacale n. 52 del 5 marzo 2020 recante: “Misure precauzionali per la
prevenzione e contenimento diffusione virus Covid-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente per
oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

Vista l’ordinanza sindacale n. 53 dell’8 marzo 2020 recante: “Ulteriori misure per il
contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente per
oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Vista l’ordinanza sindacale n. 62 15/03/2020 avente ad oggetto: “Chiusura degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado per interventi di disinfezione e sanificazione fino al 25 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20
marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020
recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,

Visto il decreto-legge 25 MARZO 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto l’art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ravvisata la necessità di assumere misure più restrittive per il contenimento della diffusione del COVID- 19, sull’intero territorio comunale;

ORDINA

La chiusura e la sospensione di tutte le attività di tutti i Centri diurni 1. per le persone
anziani comunali, fino al 3 aprile 2020, ovvero salvo nuova od ulteriore disposizione;

  1. Chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 2. 65/2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore,
    presenti sul territorio comunale, fino al 3 aprile 2020, per consentire la prosecuzione e
    l’ultimazione delle attività di pulizia e, ove necessario, di disinfezione e sanificazione
    straordinaria;
  2. Negli Istituti scolastici tutti, nel periodo di chiusura finalizzata alla pulizia ed alla
    eventuale disinfezione e sanificazione e compatibilmente con il loro espletamento, sono
    consentite le attività di manutenzione e le attività indifferibili ed urgenti
    discrezionalmente valutate dal Dirigente scolastico, nel rispetto delle prescrizioni e delle
    disposizioni impartite in materia di contenimento e diffusione del virus COVID-19;
  3. Al fine di evitare ogni forma di assembramento delle persone nelle aree pubbliche, connessa alle attività ricreative, jogging, passeggiate ed ogni altra forma di svago  motoria, tale da generare possibili o potenziali focolai di trasmissibilità del virus COVID-19, i parchi pubblici comunali di Villa Sciarra, Ombrellino, Villa Torlonia e Cocciano sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020. Limitatamente al Parco di Villa Torlonia è consentito il transito dei residenti per il raggiungimento delle proprie abitazioni;
  4. La chiusura al pubblico del cimitero comunale fino al 3 aprile 2020. Sono fatte salve le operazioni cimiteriali, come da calendario ordinario;
  5. Di sospendere il mercato settimanale e qualsiasi altra attività di vendita al pubblico all’aperto, ivi comprese le attività ambulanti e quelle dei coltivatori diretti. Resta esclusa dal divieto l’attività di vendita di generi alimentari presso il mercato coperto, ad eccezione dei giorni festivi, con l’obbligo, da parte degli operatori commerciali e dell’utenza, di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
  6. La sospensione, in deroga alle disposizioni regolamentari comunali e sino al 3 aprile 2020, della Zona a Traffico Limitato;
  7. La gratuità degli stalli di sosta su tutto il territorio a tutti coloro che prestano lavoro nel centro urbano, relativamente alle attività di cui agli allegati n. 1 e n. 2 del D.P.C.M. del 11/03/2020, previa esibizione sul cruscotto della denominazione ed indirizzo del datore di lavoro, fino al 3 aprile 2020;
  8. Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutta la cittadinanza;
  9. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dalla data del 26 marzo 2020  sono efficaci fino al 3 aprile 2020 e comunque fino a nuove e diverse disposizioni. Le stesse sostituiscono integralmente le precedenti ordinanze sindacali in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19″. lo scrive nell’ordinanza il Sindaco Mastrosanti