Info utili su Ecobonus 2018 per il risparmio energetico

Ecobonus 2018 per il risparmio energetico: ecco tutto quello che c'è da sapere. Articolo di info utili sulle novità sull'argomento

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Ecobonus 2018

Ecobonus 2018 per il risparmio energetico: quello che c’è da sapere

Stai pensando di sostenere delle spese per interventi di rifacimento dell’impianto di riscaldamento residenziale? Il 2018 è l’anno ideale per riqualificare la propria dimora dal punto di vista energetico, poiché gli incentivi sono stati prorogati per tutto il 2018.

Ecobonus 2018: le novità

Fanno parte dell’Ecobonus 2018 due categorie principali:

  1. detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’installazione di caldaie a condensazione di classe A (esclusi i modelli a basso rendimento energetico);
  2. detrazione Irpef al 65% per tutte le spese relative all’adozione di sistemi di termoregolazione avanzati

Tra le novità più importanti da ricordare c’è quella che prevede l’obbligo di stilare una comunicazione tecnica da inviare in via telematica all’ENEA che si occuperà di valutare l’effettiva presenza dei requisiti necessari per fruire dell’Ecobonus.

Come recita la Gazzetta Ufficiale, tra gli interventi che rientrano nell’Ecobonus 2018 con agevolazione del 65% vi sono:

a) le opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10 per cento purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;

d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;

e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;

g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70 per cento;

h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70 per cento;

i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria, all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70 per cento degli ambienti costituenti l’unità immobiliare;

l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari;

m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;

n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;

o) sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare.

Non sono ammesse alle agevolazioni fiscali le opere di sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad efficienza elevata, gli impianti geotermici a bassa entalpia e gli interventi di sostituzione degli scaldacqua tradizionali con modelli a pompa di calore dedicati alla sola produzione di acqua calda sanitaria.

Per quanto riguarda le soluzioni per la sola produzione di acqua calda sanitaria, la detrazione prevista è del 50% e rimarrà disponibile fino al prossimo 31 dicembre 2018.

Detrazione del 50% per gli scaldabagni a gas

La detrazione fiscale del 50% si riferisce alla sostituzione di una vecchia caldaia o di un vecchio scaldabagno a gas con dei modelli più efficienti. La detrazione è possibile fino ad un massimo di 96.000 euro: i costi sostenuti saranno restituiti al contribuente in 10 rate annuali di pari importo.

Dal 1 gennaio 2019 la detrazione scenderà al 36% con un tetto massimo di spesa pari a 48.000 €, salvo ulteriori proroghe.

Detrazione del 50%: come fruirne

Per fruire delle agevolazioni fiscali sugli scaldabagni occorre effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del richiedente e la Partita Iva (o codice fiscale) del beneficiario. È quindi importante conservare tutte le ricevute dei bonifici e le fatture relative alle spese sostenute poiché potrebbero essere poi richiesti dal personale preposto alla verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento della detrazione.

È importante ricordare che la comunicazione all’ENEA dovrà essere effettuata entro 90 giorni dallo svolgimento dei lavori, pena la non validità dell’agevolazione fiscale (ENEA.invio).